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nei processi penali scaturiti dalla violazione degli art. 186-187-189 CdS

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza ha natura provvisoria. La guida in stato di ebbrezza al di sopra della soglia di 0,8 grammi/litro di sangue costituisce reato e la competenza in ordine all’irrogazione della sanzione accessoria “definitiva” è del giudice penale.
Contro il provvedimento prefettizio il soggetto potrà presentare ricorso al GdPace del luogo della commessa violazione al fine di ottenere la restituzione della patente di guida in attesa della definizione del procedimento penale.

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