Anche in appello stop alla multa del tutor perché va chiarito che si sta rilevando la velocità media
- Roberto Iacovacci
- 1 dic 2022
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Non vale il cartello usato per il velox, che misura l’andatura dei veicoli in un punto solo. Leso l’affidamento del conducente: interesse dell’amministrazione assicurare l’osservanza su tutto il tratto
Annullata la multa del tutor perché il tradizionale cartello “controllo elettronico della velocità” «potrebbe trarre in inganno» l’utente della strada: si tratta infatti del segnale che è di solito utilizzato per l’autovelox, il quale misura l’andamento dei veicoli in un dato punto, mentre il rilevamento del Sicve avviene fra una porta d’ingresso e una d’uscita. Dunque? Bisogna chiarire che il monitoraggio in corso riguarda la velocità media dei mezzi su tutto il tratto, pena la lesione del principio di adamento del conducente: d’altronde si congura un interesse pubblico dell’amministrazione a garantire l’osservanza dei limiti sull’intero segmento monitoriato. E stavolta non è il giudice di pace a stabilirlo ma il tribunale di Latina pronunciandosi in secondo grado con la sentenza 1533/19, pubblicata dalla seconda sezione civile (magistrato Antonio Masone).
Funzione pedagogica Bocciato il ricorso del Comune, confermato lo stop del verbale noticato all’automobilista difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci. Supera quindi il vaglio del giudizio d’appello la tesi secondo cui per il tutor non va bene il cartello che segnala l’autovelox: se non si precisa che a essere misurata è la velocità media e non puntuale del veicolo, al conducente risulta visibile soltanto la porta d’ingresso del Sicve, mentre è la stessa direttiva Minniti a spiegare che i sistemi di velocità media devono eettuare un controllo su tratti di strada non troppo brevi se vogliono davvero svolgere la loro funzione, che è anche quella di educare gli automobilisti a rispettare i limiti.
Esigenze di prevenzione Inutile per il Comune dedurre che non sarebbe possibile aggiungere la parola “media” al segnale di controllo elettronico della velocità perché vietato dall’articolo 38 comma Cds, che preclude sui cartelli stradali ogni intervento ulteriore non previsto dal regolamento di esecuzione Cds. Il punto è che la stessa dicitura “controllo elettronico della velocità” è successiva: risulta introdotta solo col regolamento ministeriale 15 agosto 2007. Insomma: l’amministrazione omette una segnalazione funzionale all’esigenza di prevenzione che si persegue installando gli strumenti elettronici di misurazione. Spese compensate per la totale novità della questione. Dario Ferrara
Fonte: Cassazione.net
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