Addio taglio punti patente perché la prefettura non prova di avere avvisato che c’era il velox mobil
- Roberto Iacovacci

- 11 feb 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Annullata l’ordinanza-ingiunzione: l’opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione e l’amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della violazione che legittimano la sanzione
Annullata. Addio alla multa e al taglio dei punti sulla patente per l’eccesso di velocità: la prefettura non dimostra di aver avvisato i conducenti che l’andatura dei veicoli sulla strada provinciale era rilevata da una postazione elettronica mobile. E ciò perché l’opposizione alla sanzione amministrativa dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione in cui è l’amministrazione a dover provare i fatti costitutivi dell’infrazione addebitata al trasgressore, il quale contesta la mancata informazione. È quanto emerge dalla sentenza 688/20, pubblicata il 3 settembre dalla sezione civile del giudice di pace di Gallipoli, in provincia di Lecce (magistrato onorario Franco Longo).
Prove insucienti Accolta l’opposizione proposta contro l’ordinanza-ingiunzione dal trasgressore difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci. In base ai principi di trasparenza e buon andamento l’amministrazione è tenuta a preavvisare i conducenti dei veicoli che eventuali infrazioni saranno accertate con apparecchi elettronici, in modo da orientarne la condotta di guida: l’inosservanza della norma posta a garanzia della sicurezza per gli utenti della strada comporta la nullità della sanzione. È la prefettura, nella specie, che dovrebbe dimostrare l’esistenza di tutti i presupposti di fatto e diritto in grado di legittimare il proprio operato inteso come intero iter del procedimento. Nel nostro caso, tuttavia, l’ucio territoriale del Governo resta addirittura contumace. E dunque non deposita documentazione né fornisce alcun elemento probatorio in grado di dare riscontro negativo all’opponente, che contesta la mancata segnalazione del velox mobile. Insomma, non ci sono prove sucienti per aermare la responsabilità dell’automobilista: sono annullati il verbale e tutti gli atti conseguenti. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara
Fonte: Cassazione.net



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